Art. 78 Modifiche all'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'attivita' di recupero di cui al comma 1 puo' essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro: a) organizzate dalla Regione; b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI); c) riconosciute dall'ENCI. 4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), e' stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed e' disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). 4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita e' riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA.». c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale e' avvenuto l'investimento. 7 ter. Il Direttore e' tenuto ad avvisare, prima dell'inizio delle operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni o partecipare alle operazioni. 7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis sono di proprieta' della Riserva di caccia nella quale e' avvenuto l'investimento.».