Art. 78 
 
                    Modifiche all'articolo 11 bis 
                    della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 11 bis della legge regionale 6/2008 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. L'attivita' di recupero di  cui  al  comma  1  puo'  essere
svolta avvalendosi dei conduttori di cani  da  traccia  abilitati  ai
sensi dell'articolo 3, comma 1,  lettera  j  sexies),  punto  5),  di
seguito denominati recuperatori abilitati.»; 
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero  di  fauna
selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro: 
        a) organizzate dalla Regione; 
        b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI); 
        c) riconosciute dall'ENCI. 
  4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati  i
criteri per l'organizzazione  e  il  riconoscimento  delle  prove  di
lavoro di  cui  al  comma  4  bis.  Il  trattamento  economico  degli
eventuali  componenti  esterni  all'Amministrazione  regionale  della
Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis,
lettera a), e' stabilito nella deliberazione della  Giunta  regionale
di nomina ed e' disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n.
63  (Disposizioni  per  gli   organi   collegiali   operanti   presso
l'Amministrazione regionale). 
  4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica  ferita  e'
riconosciuta, previa domanda, ai conduttori  e  ai  cani  da  traccia
abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento  di  un
esame,  una  prova  o  un  corso   conforme   ai   criteri   indicati
dall'ISPRA.». 
    c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
      «7 bis. Gli ungulati feriti in  seguito  a  sinistri  stradali,
qualora riportino lesioni tali da  non  poter  essere  riabilitati  o
rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo
e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul
posto da un cacciatore,  individuato  all'uopo  dal  Direttore  della
Riserva di caccia nella quale e' avvenuto l'investimento. 
  7 ter. Il Direttore e' tenuto ad avvisare, prima dell'inizio  delle
operazioni, il personale delle strutture della Regione competenti  in
materia  di  vigilanza  venatoria,   le   quali   possono   impartire
disposizioni o partecipare alle operazioni. 
  7 quater. Le spoglie degli ungulati di cui al comma 7 bis  sono  di
proprieta'  della  Riserva  di  caccia  nella   quale   e'   avvenuto
l'investimento.».