Art. 79 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 dopo le parole «predispone il PVD» sono inserite le seguenti: «anche solo per alcune specie,»; b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD.».