Art. 79 
 
       Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 13 della legge regionale 6/2008 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 3 dopo le parole «predispone il PVD» sono inserite le
seguenti: «anche solo per alcune specie,»; 
    b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7 bis.  In  attesa  dell'aggiornamento  del  PFR,  dall'annata
venatoria 2017/2018, i criteri per la  concessione  del  prelievo  di
fauna di cui al comma 7 possono  essere  adottati  con  deliberazione
della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale.  La
deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di
fauna prevedendo correttivi, integrazioni  e  modifiche  rispetto  ai
contenuti dei piani di prelievo dei PVD.».