Art. 82 
 
       Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «, dell'Associazione di cui  all'articolo
19» sono soppresse; 
    b) al  comma  2  le  parole  «dall'Assemblea  dei  soci  e»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dall'Assemblea  dei  soci  conformemente
alle clausole minime di  uniformita'  individuate  con  deliberazione
della Giunta regionale. Il regolamento»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'esercizio venatorio e' consentito  sul  territorio  della
Riserva di caccia esclusivamente quando: 
        a)  la  Riserva  sia  dotata  del  regolamento  di  fruizione
venatoria gia' esecutivo; 
        b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo  17,
comma 6, lettera b); 
        c) il Distretto abbia  ratificato  i  censimenti  annuali  ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).»; 
      d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3 bis.  L'esercizio  venatorio  nei  confronti  della  fauna
stanziale e' consentito limitatamente alle specie per cui  sia  stato
concesso il prelievo. 
  3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera  b),  si  applica
dalla data di esecutivita' del  regolamento  di  fruizione  venatoria
adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.».