Art. 82 Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 16 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «, dell'Associazione di cui all'articolo 19» sono soppresse; b) al comma 2 le parole «dall'Assemblea dei soci e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformita' individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esercizio venatorio e' consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando: a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria gia' esecutivo; b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b); c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f).»; d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale e' consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo. 3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutivita' del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2.».