Art. 87 
 
       Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) alla lettera c) del comma 1 le parole  «scarso  rilievo»  sono
sostituite dalle seguenti: «non rilevante interesse»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia  effettuata
dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le
autorizzazioni all'istituzione delle zone  cinofile  sono  rilasciate
previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.»; 
    c) al primo periodo del comma 3 le parole  «inferiore  all'annata
venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «non  superiore  a  cinque
mesi» e alla fine del  secondo  periodo  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis»; 
    d) il comma 5 e' abrogato; 
    e) al comma 7  le  parole  «e'  ammesso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono consentiti l'immissione e».