Art. 87 Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 25 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera c) del comma 1 le parole «scarso rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «non rilevante interesse»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni.»; c) al primo periodo del comma 3 le parole «inferiore all'annata venatoria» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinque mesi» e alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis»; d) il comma 5 e' abrogato; e) al comma 7 le parole «e' ammesso» sono sostituite dalle seguenti: «sono consentiti l'immissione e».