Art. 9 
 
       Norme finanziarie relative alla legge regionale 32/1995 
 
  1. Per le finalita' previste dall'articolo 12 della legge regionale
32/1995, come sostituito dall'articolo 6 e  tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 8, e'  autorizzata  la  spesa  complessiva  di
10.000 euro suddivisa in ragione di 5.000 euro per l'anno 2017  e  di
5.000  euro  per  l'anno  2018  a  valere  sulla   Missione   n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante  prelevamento  di  pari  importo  dalla   Missione   n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  1
(Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo
n. 1 (Spese correnti) dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per gli anni 2017-2019.