Art. 90 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008 1. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, e' richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 bis. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1. 1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente: a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1; b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies). 1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualita' di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale e' stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed e' disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).»; c) il comma 2 e' abrogato; d) al primo periodo del comma 3 le parole «di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori» sono sostituite dalle seguenti: «di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio» e le parole «istituito presso l'Associazione dei cacciatori» sono soppresse; e) l'alinea del comma 4 e' sostituita dalla seguente: «L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:»; f) alla lettera a) del comma 4 le parole «prova orale» sono sostituite dalle seguenti: «o piu' prove» e dopo le parole «zoologia applicata alla caccia,» sono inserite le seguenti: «sulle principali patologie della fauna selvatica,»; g) al comma 6 le parole «e campi di tiro a volo» sono soppresse; h) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.»; i) il comma 8 e' abrogato.