Art. 90 
 
       Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 6/2008 
 
  1. All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle
abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies)  punti
da 1  a  5,  e'  richiesto  l'attestato  di  frequenza  di  un  corso
preparatorio  organizzato   dalle   associazioni   venatorie,   dalle
organizzazioni  professionali  agricole  o  dalle   associazioni   di
protezione ambientale.»; 
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1 bis. La Regione concede contributi ai  soggetti  di  cui  al
comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo
comma 1. 
  1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale  sono  individuati,
nel rispetto dei requisiti previsti dal  presente  articolo  e  dalla
normativa regionale vigente: 
        a) i criteri per l'organizzazione dei  corsi  preparatori  di
cui al comma 1; 
        b)  i  criteri  per  l'organizzazione  degli  esami  per   il
conseguimento delle abilitazioni di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera, j sexies). 
  1 quater. Le  Commissioni  d'esame  sono  composte  da  almeno  tre
componenti, di cui almeno un  dipendente  regionale  in  qualita'  di
Presidente.  Il  trattamento  economico  degli  eventuali  componenti
esterni   all'Amministrazione   regionale    e'    stabilito    nella
deliberazione della  Giunta  regionale  di  nomina  della  rispettiva
Commissione ed e' disciplinato dalla legge regionale 23 agosto  1982,
n.  63  (Disposizioni  per  gli  organi  collegiali  operanti  presso
l'Amministrazione regionale).»; 
    c) il comma 2 e' abrogato; 
    d) al primo periodo del comma 3 le  parole  «di  frequenza  e  di
superamento dell'esame finale dei corsi di formazione  per  dirigenti
venatori» sono sostituite dalle seguenti: «di superamento  dell'esame
per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente  venatorio»  e  le
parole  «istituito  presso  l'Associazione   dei   cacciatori»   sono
soppresse; 
    e) l'alinea del comma 4 e' sostituita  dalla  seguente:  «L'esame
per  il  conseguimento  dell'abilitazione   all'esercizio   venatorio
consiste:»; 
    f) alla lettera a) del comma  4  le  parole  «prova  orale»  sono
sostituite dalle seguenti: «o piu' prove» e dopo le parole  «zoologia
applicata alla caccia,» sono inserite le seguenti: «sulle  principali
patologie della fauna selvatica,»; 
    g) al comma 6 le parole «e campi di tiro a volo» sono soppresse; 
    h) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
      «7. L'esame  di  abilitazione  all'esercizio  della  caccia  di
selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si  svolge  sulla
base degli indirizzi  dell'ISPRA  in  materia.  L'esame  consente  di
verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di  legislazione
venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla  gestione
faunistica, dei principi  di  gestione  faunistica,  dei  sistemi  di
caccia,  delle  tecniche  venatorie  e  della  balistica,  di   etica
venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.»; 
    i) il comma 8 e' abrogato.