Art. 93 Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 e' aggiunto il seguente: «3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attivita' venatoria.».