Art. 93 
 
        Modifica all'articolo 34 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 6/2008 e'
aggiunto il seguente: 
    «3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel
fodero  quando  si  muove  a  piedi  per  raggiungere  il   luogo   o
l'appostamento  di   caccia   e   per   allontanarsi   dagli   stessi
rispettivamente prima e dopo gli  orari  consentiti  per  l'attivita'
venatoria.».