Art. 94 Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008 e' sostituito dal seguente: «2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).».