Art. 94 
 
        Modifica all'articolo 37 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Il comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «2  bis.  L'accertamento   delle   violazioni   di   disposizioni
evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino  venatorio  da
parte dei soggetti preposti  alla  vigilanza  venatoria  deve  essere
effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio  o
attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma  1,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione  della  fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).».