Art. 95 
 
       Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge  regionale  6/2008  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
      «b bis) in esecuzione  dell'articolo  11  bis,  comma  1,  sono
individuate  le  modalita'  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   di
recupero della fauna selvatica ferita;»; 
    b) la lettera e) e' abrogata; 
    c) alla lettera g) le parole «comma 1,» sono soppresse; 
    d) dopo la lettera h) e' aggiunta le seguente: 
      «h bis) in esecuzione  dell'articolo  29,  comma  1  bis,  sono
individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi per l'attivita' di formazione dei dirigenti venatori e dei
cacciatori.».