Art. 95 Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 6/2008 1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' di recupero della fauna selvatica ferita;»; b) la lettera e) e' abrogata; c) alla lettera g) le parole «comma 1,» sono soppresse; d) dopo la lettera h) e' aggiunta le seguente: «h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per l'attivita' di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori.».