Art. 97 
 
       Norme finanziarie relative alla legge regionale 6/2008 
 
  1. Per le finalita' previste dall'articolo 11, comma 1, della legge
regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 77, e' autorizzata la
spesa di 75.000  euro,  suddivisa  in  ragione  di  25.000  euro  per
ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulla Missione n.  16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  2
(Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello  stato
di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si  provvede
mediante prelevamento di pari importo dalla Missione n.  9  (Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1
(Difesa del suolo) - Titolo n. 2  (Spese  in  conto  capitale)  dello
stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  3. Per le finalita' previste dall'articolo 11  bis,  comma  4  ter,
della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 78, comma
1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 2.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,  a  valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)
- Programma n.  1  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare) -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si  provvede
mediante  prelevamento  di  pari  importo  dalla   Missione   n.   16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  2
(Caccia e pesca) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  5. Per le finalita' previste dall'articolo 29, comma 1  bis,  della
legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo  90,  comma  1,
lettera b), e' autorizzata la spesa  di  48.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 24.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a  valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)
- Programma n. 2 (Caccia e pesca) -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)
dello stato di previsione della  spesa  del  bilancio  per  gli  anni
2017-2019. 
  6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si  provvede
mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  2
(Caccia e pesca) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio 2017-2019. 
  7. Per le finalita' previste  dall'articolo  29,  comma  1  quater,
della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 90, comma
1, lettera b), e' autorizzata la spesa di 6.000  euro,  suddivisa  in
ragione di 3.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019,  a  valere
sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)
- Programma n.  1  (Sviluppo  del  settore  agricolo  e  del  sistema
agroalimentare) -  Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. 
  8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si  provvede
mediante rimodulazione delle risorse all'interno della Missione n. 16
(Agricoltura, politiche agroalimentari e  pesca)  -  Programma  n.  2
(Caccia e pesca) - Titolo  n.  1  (Spese  correnti)  dello  stato  di
previsione della spesa del bilancio 2017-2019.