Art. 98 
 
                    Modifiche all'articolo 7 bis 
                    della legge regionale 56/1986 
 
  1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56
(Norme in  materia  di  caccia,  di  allevamento  di  selvaggina,  di
tassidermia, nonche' di pesca in acque interne),  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 1 le parole «alla frequentazione di un apposito corso
e  relativo  esame  abilitativo   organizzati   dalla   Regione   per
territorio»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   superamento
dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies),  numero
4), della legge regionale 6 marzo 2008, n.  6  (Disposizioni  per  la
programmazione   faunistica   e   per   l'esercizio    dell'attivita'
venatoria)»; 
    b) al comma 4 bis la parola «corso» e' sostituita dalla seguente:
«esame».