Art. 98 Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986 1. All'articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole «alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Regione per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al superamento dell'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 4), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria)»; b) al comma 4 bis la parola «corso» e' sostituita dalla seguente: «esame».