Art. 99 Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 sono aggiunti i seguenti: «6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 e' consentito fino al perimetro esterno: a) delle zone destinate a protezione della fauna di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008; b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). 6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che non hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma 1 e' consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle aree di cui al comma 6 bis.».