Art. 99 
 
      Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986 
 
  1. Dopo il comma  6  dell'articolo  7  ter  della  legge  regionale
56/1986 sono aggiunti i seguenti: 
    «6 bis. L'uso di cani da seguita nella caccia agli  ungulati  che
hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma  1  e'
consentito fino al perimetro esterno: 
      a) delle  zone  destinate  a  protezione  della  fauna  di  cui
all'articolo 8 bis della legge regionale 6/2008; 
      b) dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 1,  comma  1,
lettere a) e b), della legge  regionale  30  settembre  1996,  n.  42
(Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali). 
  6 ter. L'uso di cani da seguita nella caccia agli ungulati che  non
hanno superato la prova pratica di valutazione di cui al comma  1  e'
consentito fino a un chilometro dal perimetro esterno delle  aree  di
cui al comma 6 bis.».