Art. 10 Accertamento delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' 1. L'istruttoria e l'accertamento delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' sono di competenza della commissione di convalida del Consiglio provinciale che ne e' investita dal Presidente del Consiglio stesso. 2. La procedura e' disciplinata dal regolamento interno del Consiglio provinciale.