Art. 12 Indizione delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale 1. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal presidente della Provincia, d'intesa con il presidente della Provincia autonoma di Trento, per una domenica compresa tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al termine del quinquennio della legislatura. 2. Il decreto che indice le elezioni e' pubblicato non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e divulgato tramite i siti internet della Provincia autonoma di Bolzano nonche' comunicato ai comuni della Provincia per via telematica.