Art. 12 
 
      Indizione delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale 
 
  1. Le elezioni del nuovo Consiglio  provinciale  sono  indette  dal
presidente  della  Provincia,  d'intesa  con  il   presidente   della
Provincia autonoma di Trento, per una domenica compresa tra la quarta
domenica precedente e la seconda domenica successiva al  termine  del
quinquennio della legislatura. 
  2. Il decreto che indice le elezioni e'  pubblicato  non  oltre  il
sessantesimo giorno antecedente la data stabilita  per  la  votazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione e  divulgato  tramite  i  siti
internet della Provincia autonoma di Bolzano  nonche'  comunicato  ai
comuni della Provincia per via telematica.