Art. 17 Corredo delle liste dei candidati 1. Con la lista dei candidati devono anche essere presentati: a) tre esemplari del contrassegno, anche colorato, contenuto in un cerchio di 10 cm di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di 2 cm di diametro; b) il certificato attestante l'iscrizione di ogni singolo candidato nelle liste elettorali di un comune della provincia alla data della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, da rilasciarsi a cura del comune entro ventiquattro ore dalla richiesta; c) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni singolo candidato, la cui firma deve essere autenticata dai soggetti e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma e' richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; d) il certificato di appartenenza o di aggregazione a un gruppo linguistico, rilasciato ai sensi dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato elettorale. Tali dichiarazioni e certificati possono essere presentati anche con un unico atto. Il contenuto di tali dichiarazioni e certificati e' irrevocabile e immodificabile per la durata e ai fini del mandato elettorale. 2. Sino alla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, le liste e la relativa documentazione possono essere sostituite o integrate.