Art. 17 
 
                  Corredo delle liste dei candidati 
 
  1. Con la lista dei candidati devono anche essere presentati: 
    a) tre esemplari del contrassegno, anche colorato,  contenuto  in
un cerchio di  10  cm  di  diametro  e  tre  esemplari  del  medesimo
contrassegno contenuto in un cerchio di 2 cm di diametro; 
    b)  il  certificato  attestante  l'iscrizione  di  ogni   singolo
candidato nelle liste elettorali di un comune  della  provincia  alla
data della pubblicazione  del  decreto  di  convocazione  dei  comizi
elettorali, da rilasciarsi a cura del comune entro  ventiquattro  ore
dalla richiesta; 
    c) la dichiarazione di accettazione  della  candidatura  di  ogni
singolo candidato, la cui firma deve essere autenticata dai  soggetti
e con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 21 marzo  1990,  n.
53; qualora il candidato  si  trovasse  all'estero,  l'autenticazione
della firma e' richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare; 
    d) il certificato di appartenenza o di aggregazione a  un  gruppo
linguistico, rilasciato ai sensi dell'art.  20-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione  di
cui all'art. 20-ter del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  di  una  dichiarazione  di  appartenenza  o  di
aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato
elettorale.  Tali  dichiarazioni   e   certificati   possono   essere
presentati  anche  con  un  unico  atto.   Il   contenuto   di   tali
dichiarazioni e certificati e' irrevocabile e immodificabile  per  la
durata e ai fini del mandato elettorale. 
  2. Sino alla scadenza del termine per il deposito delle  liste  dei
candidati, le liste  e  la  relativa  documentazione  possono  essere
sostituite o integrate.