Art. 19 Costituzione dell'ufficio elettorale centrale 1. L'Ufficio elettorale centrale e' costituito entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. 2. L'Ufficio elettorale centrale e' composto da un magistrato del Tribunale di Bolzano, da un magistrato del Tribunale amministrativo regionale - Sezione autonoma di Bolzano e da un magistrato della Corte dei conti - Sezione autonoma di Bolzano. 3. I componenti dell'ufficio elettorale centrale sono individuati mediante sorteggio nell'ambito di tre terne di nomi. I presidenti delle magistrature di cui al comma 2 trasmettono le relative proposte al segretario generale della Provincia, il quale sorteggia un componente effettivo e supplente da ciascuna terna. I componenti cosi' individuati eleggono un proprio presidente e vicepresidente. Ai componenti competono le indennita' previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna. 4. Competono all'ufficio elettorale centrale l'ammissione dei contrassegni delle liste dei candidati nonche' le altre operazioni di cui alla presente legge. 5. L'ufficio elettorale centrale assume altresi' ogni altra iniziativa utile ad un proficuo assolvimento dei suoi compiti improntando il proprio operato alla massima imparzialita' e trasparenza. 6. L'ufficio centrale elettorale si avvale, per le funzioni di segreteria concernenti tutte le operazioni di sua competenza, della struttura provinciale competente in materia elettorale. 7. Sono ammessi ad assistere alle operazioni di sorteggio dei componenti dell'ufficio elettorale centrale i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici designati ai sensi dell'art. 15. 8. Dell'andamento del voto durante la giornata delle votazioni, dell'esito degli scrutini dei seggi elettorali nonche' delle operazioni di cui al comma 3 e' data immediata notizia al Ministero dell'interno tramite il Commissariato del Governo, anche in via telematica, a cura della struttura provinciale competente in materia elettorale della Provincia.