Art. 19 
 
            Costituzione dell'ufficio elettorale centrale 
 
  1. L'Ufficio elettorale centrale e' costituito entro cinque  giorni
dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. 
  2. L'Ufficio elettorale centrale e' composto da un  magistrato  del
Tribunale di Bolzano, da un magistrato del  Tribunale  amministrativo
regionale - Sezione autonoma di Bolzano  e  da  un  magistrato  della
Corte dei conti - Sezione autonoma di Bolzano. 
  3. I componenti dell'ufficio elettorale centrale  sono  individuati
mediante sorteggio nell'ambito di tre terne  di  nomi.  I  presidenti
delle magistrature di cui al comma 2 trasmettono le relative proposte
al  segretario  generale  della  Provincia,  il  quale  sorteggia  un
componente effettivo e supplente  da  ciascuna  terna.  I  componenti
cosi' individuati eleggono un proprio presidente e vicepresidente. Ai
componenti competono le indennita' previste dalla  legge  provinciale
19 marzo 1991, n. 6, per le commissioni a rilevanza esterna. 
  4.  Competono  all'ufficio  elettorale  centrale  l'ammissione  dei
contrassegni delle liste dei candidati nonche' le altre operazioni di
cui alla presente legge. 
  5.  L'ufficio  elettorale  centrale  assume  altresi'  ogni   altra
iniziativa  utile  ad  un  proficuo  assolvimento  dei  suoi  compiti
improntando  il  proprio  operato  alla   massima   imparzialita'   e
trasparenza. 
  6. L'ufficio centrale elettorale si  avvale,  per  le  funzioni  di
segreteria concernenti tutte le operazioni di sua  competenza,  della
struttura provinciale competente in materia elettorale. 
  7. Sono ammessi ad  assistere  alle  operazioni  di  sorteggio  dei
componenti dell'ufficio  elettorale  centrale  i  rappresentanti  dei
partiti e dei raggruppamenti politici designati  ai  sensi  dell'art.
15. 
  8. Dell'andamento del voto durante  la  giornata  delle  votazioni,
dell'esito  degli  scrutini  dei  seggi  elettorali   nonche'   delle
operazioni di cui al comma 3 e' data immediata notizia  al  Ministero
dell'interno tramite il  Commissariato  del  Governo,  anche  in  via
telematica, a cura della struttura provinciale competente in  materia
elettorale della Provincia.