Art. 23 
 
           Costituzione degli uffici elettorali di sezione 
 
  1.  Per  ciascuna  sezione  elettorale  e'  costituito  un  ufficio
elettorale  composto  dal  presidente,  da  tre  scrutatori   e   dal
segretario. Qualora nella circoscrizione dell'ufficio  elettorale  di
sezione si trovino ospedali o case di cura con meno  di  cento  posti
letto, l'ufficio elettorale di sezione e' composto dal presidente, da
quattro scrutatori e da un segretario. 
  2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'  scelto  con
le modalita' di cui al comma 5, tra le persone che: 
    a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data  di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; 
    b)  abbiano  diritto  di  voto  per  l'elezione   del   Consiglio
provinciale; 
    c) siano in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma
di istruzione secondaria superiore; 
    d) siano in possesso dell'attestato di  conoscenza  delle  lingue
tedesca e italiana ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  cifra  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche; 
    e) siano in possesso, per  i  comuni  ladini,  dell'attestato  di
conoscenza della lingua ladina ai sensi dell'art.  3,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
successive modifiche; 
    f) siano iscritte nell'albo delle persone idonee  all'ufficio  di
presidente dell'ufficio elettorale. 
  3. Gli  scrutatori  e  il  segretario  dell'ufficio  elettorale  di
sezione sono scelti, con le modalita' di  cui  al  comma  5,  tra  le
persone che: 
    a) siano iscritte nelle liste elettorali del comune alla data  di
pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; 
    b) abbiano diritto di voto nelle elezioni provinciali; 
    c) abbiano assolto gli obblighi scolastici; 
    d) siano iscritte nell'albo degli scrutatori di cui alla legge  8
marzo 1989, n. 95, nel rispettivo comune. 
  4. Non possono assumere  la  funzione  di  componente  dell'ufficio
elettorale di sezione: 
    a) gli appartenenti a Forze armate in servizio; 
    b) gli ufficiali sanitari e i medici di base; 
    c) i segretari comunali e i  dipendenti  dei  comuni,  addetti  o
comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; 
    d) i candidati all'elezione del Consiglio provinciale. 
  5.  Tra  il  venticinquesimo  e  il  ventesimo  giorno  antecedenti
l'elezione, il  responsabile  dell'ufficio  elettorale  comunale,  in
seduta pubblica, preannunziata due giorni prima  con  avviso  affisso
nell'albo pretorio del comune, alla presenza  dei  rappresentanti  di
lista della  prima  sezione  del  comune,  se  designati  -  in  caso
contrario, alla presenza dei rappresentanti di lista  dei  successivi
uffici elettorali di sezioni in ordine crescente, procede: 
    a) alla nomina, per  ogni  sezione  elettorale  del  comune,  del
presidente, del segretario e di scrutatori in numero  pari  a  quello
occorrente; 
    b)  alla  formazione  di  una  graduatoria   di   nominativi   di
presidenti, di segretari e di scrutatori per  sostituire  le  persone
nominate ai sensi della lettera a), in caso di eventuale impedimento. 
  6. Qualora il numero dei nominativi sorteggiati ai sensi del  comma
5 non sia sufficiente, l'ufficio  elettorale  del  comune  procede  a
ulteriore nomina fra gli iscritti nelle liste elettorali  del  comune
stesso. 
  7. Alle persone nominate il sindaco notifica, nel piu' breve  tempo
possibile e al piu' tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente
le elezioni, l'avvenuta nomina. 
  8. L'eventuale  grave  impedimento  ad  assolvere  l'incarico  deve
essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina,
al sindaco che provvede a sostituire  le  persone  impedite  con  gli
elettori ricompresi nella graduatoria di cui al comma 5, lettera  b).
La nomina e' notificata agli interessati non oltre  il  terzo  giorno
antecedente le elezioni. 
  9. L'indennita' dei componenti dell'ufficio elettorale  di  sezione
corrisponde  a  quella  prevista  per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, salvo che con decreto del presidente  della  Provincia  non
sia determinata un'indennita' maggiore.