Art. 24 Bolli di sezione e urne di votazione 1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale. 2. Le urne, fornite dalla Giunta provinciale, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle allegate alla legge che disciplina l'elezione della Camera dei deputati. 3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello. 4. La Giunta provinciale, previ accordi con il Ministero dell'interno, puo' adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei deputati.