Art. 24 
 
                Bolli di sezione e urne di votazione 
 
  1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con  numerazione  unica
progressiva, sono forniti dalla Giunta provinciale. 
  2. Le urne, fornite  dalla  Giunta  provinciale,  devono  avere  le
caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle
allegate alla  legge  che  disciplina  l'elezione  della  Camera  dei
deputati. 
  3. In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello. 
  4.  La  Giunta  provinciale,  previ  accordi   con   il   Ministero
dell'interno, puo' adottare le urne in  uso  per  le  elezioni  della
Camera dei deputati.