Art. 26 Caratteristiche della sala della votazione 1. La sala della votazione deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. 2. Le urne sono posizionate sul tavolo della sala di votazione e devono essere sempre visibili a tutti. 3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione, o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati a una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo piu' vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. 4. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.