Art. 27 Consegna dei locali e del materiale all'ufficio elettorale di sezione 1. Il sindaco provvede affinche' il presidente dell'ufficio elettorale di sezione assuma il giorno precedente alle elezioni la consegna del locale, quale sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale: a) il plico sigillato contenente il bollo dell'ufficio elettorale di sezione ed eventualmente della sezione speciale e dell'ufficio elettorale di sezione distaccato; b) le liste degli elettori della sezione, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche; c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale di sezione e le altre sono affisse nella sala della votazione; d) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista; e) i plichi sigillati delle schede elettorali; f) le urne occorrenti per la votazione; g) una copia del testo della presente legge; h) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per l'operato dell'ufficio elettorale di sezione.