Art. 27 
 
                 Consegna dei locali e del materiale 
                  all'ufficio elettorale di sezione 
 
  1.  Il  sindaco  provvede  affinche'  il  presidente   dell'ufficio
elettorale di sezione assuma il giorno precedente  alle  elezioni  la
consegna del locale, quale sede della sezione e prenda in  carico  il
seguente materiale: 
    a) il plico sigillato contenente il bollo dell'ufficio elettorale
di sezione ed eventualmente della  sezione  speciale  e  dell'ufficio
elettorale di sezione distaccato; 
    b) le liste degli elettori della sezione, compilate ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  1967,  n.  223,  e
successive modifiche; 
    c) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati,  delle
quali una deve restare  a  disposizione  dell'ufficio  elettorale  di
sezione e le altre sono affisse nella sala della votazione; 
    d) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista; 
    e) i plichi sigillati delle schede elettorali; 
    f) le urne occorrenti per la votazione; 
    g) una copia del testo della presente legge; 
    h) il pacco degli stampati e  della  cancelleria  occorrente  per
l'operato dell'ufficio elettorale di sezione.