Art. 31 
 
            Degenti in ospedali e case di cura e detenuti 
                 non privati del diritto elettorale 
 
  1. I degenti in ospedali e case di cura e i  detenuti  non  privati
del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero  o
di detenzione, purche' siano iscritti nelle liste  elettorali  di  un
comune della provincia di Bolzano dove e' sito l'ospedale, la casa di
cura o l'istituto di detenzione, e siano in  possesso  del  requisito
della residenza per l'esercizio del  diritto  elettorale  attivo  nel
collegio provinciale. 
  2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire,  non  oltre
il terzo giorno antecedente la data della votazione, al  sindaco  del
comune nelle cui liste elettorali sono  iscritti,  una  dichiarazione
attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di  cura  o  di
detenzione. La dichiarazione,  che  deve  espressamente  indicare  il
numero della sezione alla quale l'elettore  e'  assegnato  e  il  suo
numero di iscrizione nella lista elettorale  di  sezione,  risultante
dalla tessera elettorale, deve recare  in  calce  l'attestazione  del
direttore sanitario del luogo di cura o del  direttore  dell'istituto
di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore,
ed e'  inoltrata  al  comune  di  destinazione  per  il  tramite  del
direttore  amministrativo  o  del  segretario  del  luogo   di   cura
rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione. 
  3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede a: 
    a) includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti
per degenti e detenuti e per sezioni; gli  elenchi  sono  consegnati,
nel giorno precedente le elezioni, al presidente di ciascuna  sezione
il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio,  provvede  a
prenderne nota sulla lista elettorale di sezione; 
    b)  rilasciare   immediatamente   ai   richiedenti,   anche   per
telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione  negli  elenchi
previsti dalla lettera a). 
  4. Qualora la dichiarazione di cui al comma 2 pervenga  al  sindaco
del comune oltre il terzo giorno, il sindaco comunica tramite PEC  al
presidente dell'ufficio elettorale della sezione del luogo di cura  o
di detenzione il nominativo dei richiedenti degenti  o  detenuti  per
l'iscrizione nella lista degli elettori della sezione  corrispondente
e rilascia, sempre tramite PEC, ai  richiedenti  degenti  o  detenuti
l'attestazione dell'inclusione negli elenchi della sezione del  luogo
di cura o di detenzione. 
  5.  Gli  elettori  di  cui  al  presente  articolo  possono  votare
esclusivamente  previa  esibizione   della   tessera   elettorale   e
dell'attestazione di cui alla lettera b) del comma  3  o  di  cui  al
comma 4 che, a cura del presidente del seggio o del seggio  speciale,
e' ritirata e allegata al registro contenente i numeri dei  documenti
di ammissione al voto dei votanti.