Art. 33 
 
Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e  fino  a
  centonovantanove posti  letto  e  in  luoghi  di  detenzione  e  di
  custodia cautelare 
 
  1. Per le sezioni  elettorali  nella  cui  circoscrizione  esistono
ospedali e case di cura con almeno cento e  fino  a  centonovantanove
posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare,  il  voto
degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui e'
aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente,
da uno  scrutatore  e  dal  segretario,  nominati  con  le  modalita'
stabilite per tali norme. 
  2.   La   costituzione   del   seggio   speciale   e'    effettuata
contemporaneamente  alla  costituzione  dell'ufficio  elettorale   di
sezione. 
  3. Alle operazioni possono  assistere  i  rappresentanti  di  lista
designati presso l'ufficio elettorale di  sezione,  che  ne  facciano
richiesta. 
  4.  Il  presidente  cura  che  sia  rispettata  la  liberta'  e  la
segretezza del voto. 
  5. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista
aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione. 
  6. I compiti del seggio speciale, costituito a norma  del  presente
articolo, sono limitati esclusivamente alla  raccolta  del  voto  dei
degenti e dei  detenuti  e  cessano  non  appena  le  schede  votate,
raccolte in un  plico,  vengono  portate  all'ufficio  elettorale  di
sezione per  essere  immesse  immediatamente  nell'urna  destinata  a
contenere le schede votate, previo  riscontro  del  loro  numero  con
quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di
cui al comma 5. 
  7. Alla sostituzione del presidente e  dei  componenti  del  seggio
eventualmente  assenti  o  impediti,  si  procede  con  le  modalita'
stabilite per la sostituzione del presidente  o  dei  componenti  dei
seggi normali.