Art. 33 Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia cautelare 1. Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto o luoghi di detenzione e di custodia cautelare, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario, nominati con le modalita' stabilite per tali norme. 2. La costituzione del seggio speciale e' effettuata contemporaneamente alla costituzione dell'ufficio elettorale di sezione. 3. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso l'ufficio elettorale di sezione, che ne facciano richiesta. 4. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. 5. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta, da allegare alle liste elettorali di sezione. 6. I compiti del seggio speciale, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in un plico, vengono portate all'ufficio elettorale di sezione per essere immesse immediatamente nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella lista aggiunta di cui al comma 5. 7. Alla sostituzione del presidente e dei componenti del seggio eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente o dei componenti dei seggi normali.