Art. 37 Apertura della votazione 1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, presenti gli altri componenti dell'ufficio ed eventualmente i rappresentanti delle liste dei candidati, dichiara aperta la votazione alle ore 7,00 del giorno fissato per le elezioni, dopo aver tolto i sigilli all'urna sita alla sua sinistra. 2. Qualora non siano presenti tutti o alcuni scrutatori, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano e il piu' giovane degli elettori presenti nel seggio. Non possono essere chiamati in sostituzione i rappresentanti delle liste dei candidati e le persone di cui all'art. 23, comma 4.