Art. 37 
 
                      Apertura della votazione 
 
  1. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione,  presenti  gli
altri componenti dell'ufficio ed eventualmente i rappresentanti delle
liste dei candidati, dichiara aperta la votazione alle ore  7,00  del
giorno fissato per le elezioni, dopo aver tolto  i  sigilli  all'urna
sita alla sua sinistra. 
  2. Qualora  non  siano  presenti  tutti  o  alcuni  scrutatori,  il
presidente chiama in sostituzione alternativamente il piu' anziano  e
il piu' giovane degli  elettori  presenti  nel  seggio.  Non  possono
essere chiamati in sostituzione  i  rappresentanti  delle  liste  dei
candidati e le persone di cui all'art. 23, comma 4.