Art. 6 
 
        Eleggibilita' alla carica di consigliere provinciale 
 
  1. Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini  residenti
in  un  comune  della  regione  alla  data  della  pubblicazione  del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di eta' entro  il  giorno  dell'elezione  e  che
siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,  e  successive
modifiche.