Art. 6 Eleggibilita' alla carica di consigliere provinciale 1. Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini residenti in un comune della regione alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il giorno dell'elezione e che siano iscritti nelle liste elettorali compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.