Art. 64 
 
                             Dimissioni 
 
  1.  Le  dimissioni  presentate  dai  consiglieri  provinciali  sono
irrevocabili  e  assumono  efficacia  con  il  deposito   presso   il
presidente del  Consiglio  provinciale.  Le  dimissioni  non  possono
essere depositate in forma di documento digitale.