Art. 66 
 
               Elezione del Presidente della Provincia 
 
  1.  Il  presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio
provinciale nel suo seno con  votazione  per  appello  nominale  e  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti nonche' sulla  base  di  una
dichiarazione di governo, comprendente anche il numero dei componenti
della Giunta provinciale.