Art. 68 Elezioni degli assessori 1. Su proposta del presidente della Provincia, il Consiglio provinciale elegge gli assessori con votazione unica, per appello nominale e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatto salvo quanto disposto dal comma 2. Dopo la seconda votazione e' sufficiente la maggioranza semplice dei votanti. La proposta indica coloro che sono chiamati alla carica di vicepresidente. 2. Qualora una o piu' persone proposte non dovessero far parte del Consiglio provinciale, queste sono invece elette in una votazione separata ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale.