Art. 68 
 
                      Elezioni degli assessori 
 
  1.  Su  proposta  del  presidente  della  Provincia,  il  Consiglio
provinciale elegge gli assessori con  votazione  unica,  per  appello
nominale e a maggioranza assoluta dei suoi  componenti,  fatto  salvo
quanto disposto dal comma 2. Dopo la seconda votazione e' sufficiente
la maggioranza semplice dei votanti. La proposta  indica  coloro  che
sono chiamati alla carica di vicepresidente. 
  2. Qualora una o piu' persone proposte non dovessero far parte  del
Consiglio provinciale, queste sono invece  elette  in  una  votazione
separata ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale.