Art. 72 
 
Decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte del  Presidente
                           della Provincia 
 
  1. In caso di decadenza, dimissioni, impedimento permanente o morte
del presidente della Provincia, si procede all'elezione  della  nuova
Giunta provinciale ai sensi dei capi precedenti. Si procede parimenti
a nuova elezione  del  presidente  della  Provincia  e  della  Giunta
provinciale in caso di approvazione della mozione di sfiducia di  cui
all'art.  73.  Fino  all'elezione  della  nuova  Giunta,  la   Giunta
provinciale  dimissionaria   rimane   in   carica   per   l'ordinaria
amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e  urgenti.
Le funzioni di presidente della  Provincia  sono  assunte  dal  primo
vicepresidente.