Art. 74 
 
                Annullamento dell'elezione - Funzioni 
                      della Giunta provinciale 
 
  1. Qualora sia annullata l'elezione del Consiglio  provinciale,  la
Giunta provinciale in carica continua ad esercitare le sue  funzioni,
relativamente agli atti di  ordinaria  amministrazione  o  agli  atti
aventi carattere di urgenza.