Art. 9 
 
               Cause di incompatibilita' con la carica 
                     di consigliere provinciale 
 
  1. La sussistenza delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dal
presente articolo, sia che esistano al momento  della  elezione,  sia
che sopravvengano ad esso, comporta la dichiarazione di decadenza dal
mandato della persona interessata qualora non siano rimosse ai  sensi
del comma 4. 
  2. Non sono compatibili con la carica di consigliere provinciale le
seguenti cariche e funzioni: 
    a) di Capo dello Stato, di membro del Parlamento europeo o  della
Commissione europea, della Camera  dei  deputati,  del  Senato  della
Repubblica, di altro Consiglio provinciale o regionale o altra Giunta
regionale o provinciale; 
    b) di magistrato addetto alla giustizia ordinaria, amministrativa
e contabile, di giudice  di  pace  nonche'  di  giudice  della  Corte
costituzionale  e  di  componente  del  Consiglio   superiore   della
magistratura  e  del  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
amministrativa e del Consiglio di presidenza della Corte dei conti; 
    c) di sindaco, di assessore o di consigliere di un  comune  delle
Province di Bolzano e di Trento; 
    d) di presidente, di  assessore  o  di  consigliere  di  un  ente
territoriale del territorio delle Province di Bolzano e di Trento; 
    e) di dipendente di un ente pubblico; 
    f) di presidente, di componente del consiglio di amministrazione,
di rappresentante legale o di dipendente di un ente strumentale della
Regione o delle Province di Bolzano e di Trento; 
    g) di presidente, di componente del consiglio di amministrazione,
di rappresentante legale, di direttore o di  colui  che  ricopre  una
funzione di responsabilita' equivalente alle funzioni citate comunque
denominata, di: 
      1. una societa' con  capitale  maggioritario  della  Regione  o
delle Province di Bolzano e di Trento; 
      2.  un  ente,  istituto,  agenzia,  associazione   o   societa'
sottoposti alla vigilanza  e  al  controllo  della  Regione  o  delle
Province di Bolzano e di Trento; 
      3. un ente, istituto, agenzia o societa' a cui la Regione o  le
Province di Bolzano e di Trento corrispondano sussidi, sovvenzioni  o
contributi per il finanziamento prevalente per l'amministrazione o la
gestione ordinaria; 
      4. un istituto bancario che svolga per conto  della  Regione  o
delle Province di Bolzano e di Trento il servizio di tesoriera; 
      5. un  ente,  istituto,  agenzia,  societa'  o  un'impresa  che
gestisce un  pubblico  servizio  per  conto  della  Regione  o  delle
Province  di  Bolzano  o  di  Trento  o   che   gestisce   ed   eroga
nell'interesse   della   Regione   o    delle    Province    servizi,
somministrazioni o appalti; 
      6.  un'organizzazione   sindacale   o   datoriale   a   livello
provinciale; 
    h) di consulente legale,  amministrativo  e  tecnico  che  presti
opera in modo continuativo in favore degli enti,  istituti,  agenzie,
associazioni e societa' di cui alla lettera  g)  o  in  favore  della
Provincia di Bolzano e di Trento o della Regione; 
    i) di componente del Comitato provinciale per le comunicazioni; 
    j) di componente del Consiglio dei Comuni; 
    k)  di  componente  del  consiglio  camerale  delle   Camere   di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  di  Bolzano  e  di
Trento; 
    l) di  colui  che  ha  lite  pendente,  in  quanto  parte  in  un
procedimento civile  o  amministrativo,  con  la  Regione  o  con  le
Province di Bolzano e  di  Trento.  Le  disposizioni  della  presente
lettera  non  si  applicano  alle  azioni  compiute  dai  consiglieri
nell'esercizio del loro mandato. La pendenza di una lite  in  materia
tributaria non determina incompatibilita'. 
  3.  Non  e'  infine  compatibile  con  la  carica  di   consigliere
provinciale una condizione di ineleggibilita' prevista dalla presente
legge, in cui l'interessato viene a trovarsi nel  corso  del  proprio
mandato. 
  4. I consiglieri provinciali per i quali esista o si determini  una
delle  cause  di  incompatibilita'  previste  dalla  presente   legge
decadono dal mandato, qualora non abbiano  rassegnato  le  dimissioni
dalla carica incompatibile o  non  abbiano  presentato  richiesta  di
collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle  funzioni,
prima della convalida della elezione a consigliere o entro il termine
e con le modalita' indicate dal  regolamento  interno  del  Consiglio
provinciale che  disciplina  la  procedura  per  la  convalida  degli
eletti. 
  5. La cessazione delle funzioni importa l'effettiva  astensione  da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 
  6. Non costituiscono cause di incompatibilita' gli incarichi  e  le
funzioni esercitati dal presidente della Provincia,  dai  consiglieri
provinciali e dai componenti della Giunta provinciale o regionale  in
virtu' di una norma  di  legge,  di  statuto  o  di  regolamento,  in
espletamento del mandato elettivo. 
  7. Le cause di incompatibilita' elencate al  comma  2  non  trovano
applicazione  qualora  si  tratti   di   enti,   istituti,   agenzie,
associazioni  o  societa'  oppure  di  cooperative  o   consorzi   di
cooperative iscritti nei  pubblici  registri,  aventi  per  esclusivo
scopo, senza fini di lucro, attivita'  culturali,  assistenziali,  di
culto, di protezione civile, volontaria ricreative e sportive.