Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini della presente legge per  organizzazioni  turistiche  si
intendono: 
    a)   le   associazioni   turistiche,   di   seguito    denominate
associazioni; 
    b) le societa'  cooperative  turistiche,  di  seguito  denominate
societa' cooperative; 
    c) l'Azienda di soggiorno e turismo di  Bolzano  e  l'Azienda  di
Cura, soggiorno e turismo di Merano.