Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge per organizzazioni turistiche si intendono: a) le associazioni turistiche, di seguito denominate associazioni; b) le societa' cooperative turistiche, di seguito denominate societa' cooperative; c) l'Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Azienda di Cura, soggiorno e turismo di Merano.