Art. 8 Compiti 1. Ai fini della presente legge l'Azienda speciale IDM svolge i seguenti compiti in materia di turismo: a) sviluppo delle strategie; b) marketing turistico dell'Alto Adige in Italia e all'estero; c) funzione di controllo delle organizzazioni turistiche. 2. La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c), consiste nella conferma del programma di attivita' e della relazione sulle attivita' delle singole organizzazioni turistiche, nel controllo dell'attuazione del programma annuale concordato ai sensi del programma di attivita' e secondo la relazione sulle attivita' e nel controllo dell'osservanza dei criteri di qualita'. I rispettivi rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente in materia di turismo. 3. La collaborazione dell'Azienda speciale IDM con le organizzazioni turistiche avviene tramite le sedi distaccate, che sono disciplinate dalla Giunta provinciale. 4. In caso d'istituzione di una organizzazione turistica oltre i confini della sede distaccata dell'IDM, spetta all'assessore/assessora provinciale competente stabilire, sentite preventivamente l'IDM e le sedi distaccate coinvolte, a quale sede distaccata appartenga l'organizzazione turistica. 5. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e' istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico.