Art. 8 
 
                               Compiti 
 
  1. Ai fini della presente legge l'Azienda  speciale  IDM  svolge  i
seguenti compiti in materia di turismo: 
    a) sviluppo delle strategie; 
    b) marketing turistico dell'Alto Adige in Italia e all'estero; 
    c) funzione di controllo delle organizzazioni turistiche. 
  2. La funzione di controllo di cui al comma 1, lettera c), consiste
nella conferma del programma di attivita'  e  della  relazione  sulle
attivita' delle  singole  organizzazioni  turistiche,  nel  controllo
dell'attuazione  del  programma  annuale  concordato  ai  sensi   del
programma di attivita' e secondo la relazione sulle attivita'  e  nel
controllo dell'osservanza  dei  criteri  di  qualita'.  I  rispettivi
rapporti di controllo sono trasmessi alla ripartizione competente  in
materia di turismo. 
  3.   La   collaborazione   dell'Azienda   speciale   IDM   con   le
organizzazioni turistiche avviene tramite  le  sedi  distaccate,  che
sono disciplinate dalla Giunta provinciale. 
  4. In caso d'istituzione di una organizzazione  turistica  oltre  i
confini     della     sede      distaccata      dell'IDM,      spetta
all'assessore/assessora  provinciale  competente  stabilire,  sentite
preventivamente l'IDM e le sedi distaccate coinvolte,  a  quale  sede
distaccata appartenga l'organizzazione turistica. 
  5. Nella zona di competenza di ciascuna sede distaccata dell'IDM e'
istituito un collegio dei presidenti e un comitato tecnico.