Art. 10 Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 12/2012 1. L'art. 17 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Riutilizzo di materiali). - 1. Negli impianti a servizio dell'attivita' di cava e' consentita, oltre alla lavorazione di materiali estratti nella stessa o in altre cave, la lavorazione di materiali non costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che la quantita' annuale di tali materiali sia inferiore alla quantita' di materiali estratti lavorati nell'anno precedente. A tal fine il titolare della cava tiene apposito registro in cui annota i quantitativi e i tipi di materiali lavorati. La Giunta regionale, per finalita' legate all'esecuzione di un'opera pubblica, puo' consentire il superamento del limite quantitativo di cui al primo periodo. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta alle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). 3. I materiali utilizzati per il riempimento dei vuoti estrattivi e il rimodellamento morfologico del sito sono previsti nell'ambito del progetto di sistemazione e recupero ambientale di cui all'art. 9, comma 1. Ferme restando le attivita' autorizzate ai sensi dell'art. 208 o degli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere utilizzati, ai fini della sistemazione ambientale del sito di cava, i rifiuti di estrazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE) e successive modificazioni e integrazioni e i materiali inorganici non costituenti rifiuto ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, compresi quelli di cui agli articoli 184-bis e 184-ter del medesimo decreto.».