Art. 12 Modifiche all'art. 21, legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: «rispettivamente al Comune competente ovvero alla Regione,» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del Comune competente,»; b) al comma 5, le parole: «previo nulla osta della Regione, che viene concesso a seguito dell'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere di sistemazione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito dell'emanazione del provvedimento di conclusione del programma di coltivazione e recupero ambientale di cui all'art. 10, comma 2,».