Art. 13 Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 12/2012 1. All'art. 25 della legge regionale n. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «commi 1, 2, 3 e 6.» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3. ARPAL impartisce, ove necessario, le prime misure per conformare la situazione di fatto al programma autorizzato, dandone comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza. In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, la Regione, previa diffida, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di cava fino all'adozione delle misure prescritte. Resta salva l'applicazione dell'art. 15, ove ne ricorrano i presupposti.»; b) al comma 3, le parole: «impartisce le prime misure di sicurezza e trasmette immediatamente il provvedimento all'Azienda sanitaria locale competente, ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso, ai sensi dell'art. 675, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «informa immediatamente l'Azienda sociosanitaria ligure per gli adempimenti di sua competenza»; c) il comma 5, e' abrogato; d) al comma 6, dopo le parole: »I soggetti incaricati della vigilanza» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»; e) al comma 6, la parola: «Essi» e' sostituita dalle seguenti: « I soggetti incaricati della vigilanza».