Art. 5 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre  2016,  n.
  35 (Bilancio di previsione  della  Regione  Liguria  per  gli  anni
  finanziari 2017-2019) 
 
  1.  L'art.  2  della  legge  regionale  n.  35/2016  e   successive
modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre  forme
di indebitamento per la copertura degli investimenti per  l'esercizio
2017  e  del  saldo  finanziario  negativo  2009,  2014,  2015,  2016
determinato  dalla   mancata   contrazione   dell'indebitamento   per
investimenti autorizzato negli esercizi  medesimi).  -  1.  Ai  sensi
dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15  (Ordinamento
contabile  della  Regione  Liguria)  e  successive  modificazioni   e
integrazioni,  la  giunta  regionale  e'  autorizzata   a   contrarre
nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura: 
  a) degli investimenti  dell'esercizio  2017  nell'importo  di  euro
30.600.000,00  per  le  finalita'  indicate  nell'apposito   allegato
«Elenco delle spese iscritte  nel  bilancio  di  previsione  2017  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte I; 
  b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016  nell'importo
di  euro  59.009.146,18  per  le  finalita'  indicate   nell'apposito
allegato «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2016
da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte II; 
  c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio  2015  autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge  regionale  29
dicembre 2014, n. 42 (Bilancio di previsione  della  Regione  Liguria
per gli anni  finanziari  2015-2017)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nell'importo di euro  43.158.422,87  per  le  finalita'
indicate nell'apposito allegato  «Elenco  delle  spese  iscritte  nel
bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di
indebitamento» - parte III; 
  d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio  2014  autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d), della legge  regionale  n.
42/2014 e successive modificazioni e  integrazioni,  nell'importo  di
euro 21.614.128,63 per le finalita' indicate  nell'apposito  allegato
«Elenco delle spese iscritte  nel  bilancio  di  previsione  2014  da
finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento» - parte IV; 
  e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio  2009  autorizzato
ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge  regionale  n.
42/2014 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e  dell'art.  2
della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria -
Legge finanziaria 2015) e successive  modificazioni  e  integrazioni,
nell'importo  di  euro  34.813.889,38  per  le   finalita'   indicate
nell'apposito allegato «Elenco delle spese iscritte nel  bilancio  di
previsione  2009  da  finanziarsi  con  mutuo  o   altre   forme   di
indebitamento» - parte V. 
  2. Le condizioni di tasso e durata per  la  contrazione  dei  mutui
sono fissate nei seguenti limiti: 
  a) tasso iniziale massimo  di  interesse  effettivo:  4  per  cento
annuo; 
  b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti. 
  3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le  condizioni  sono
fissate nei limiti  stabiliti  dalla  normativa  statale  vigente  in
materia. 
  4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e  2019  trovano
riscontro per la copertura finanziaria  negli  stanziamenti  iscritti
nel bilancio pluriennale 2017-2019, in corrispondenza della  missione
50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma
002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di
ammortamento,  comprensive  degli  eventuali  aumenti  del  tasso  di
interesse connessi all'andamento  del  mercato  finanziario,  trovano
copertura nei bilanci relativi.».