Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge, si provvede, ai sensi della legge regionale n. 12/1994 come modificata dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 33/2016, con le seguenti variazioni, in termini di competenza, allo stato di previsione della spesa del bilancio, come segue: a. Contributo straordinario: anno 2018 riduzione di euro 129.115,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»; b. Contributo annuale decennale: anno 2018 riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»; anno 2019 riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di spesa della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» Programma 11 «Altri servizi generali» e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali». 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 2 agosto 2017 TOTI (Omissis).