Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della  presente
legge, si provvede, ai sensi della legge regionale  n.  12/1994  come
modificata dall'art. 8, comma 1, della legge  regionale  n.  33/2016,
con le seguenti variazioni, in termini di competenza, allo  stato  di
previsione della spesa del bilancio, come segue: 
    a. Contributo straordinario: 
      anno 2018 
      riduzione di euro 129.115,00 dell'autorizzazione di spesa della
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione»  Programma
7 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe  e  stato  civile»  e
contestuale  iscrizione  del  medesimo  importo  alla   Missione   18
«Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» Programma  1
«Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali»; 
    b. Contributo annuale decennale: 
      anno 2018 
      riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di  spesa  della
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione»  Programma
11 «Altri servizi generali» e  contestuale  iscrizione  del  medesimo
importo  alla  Missione  18  «Relazioni  con   le   altre   autonomie
territoriali e locali» Programma  1  «Relazioni  finanziarie  con  le
altre autonomie territoriali»; 
      anno 2019 
      riduzione di euro 6.000,00 dell'autorizzazione di  spesa  della
Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione»  Programma
11 «Altri servizi generali» e  contestuale  iscrizione  del  medesimo
importo  alla  Missione  18  «Relazioni  con   le   altre   autonomie
territoriali e locali» Programma  1  «Relazioni  finanziarie  con  le
altre autonomie territoriali». 
  2. Agli oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
    Data a Genova, addi' 2 agosto 2017 
 
                                TOTI 
 
  (Omissis).