Art. 2 Successione nella titolarita' dei beni e dei rapporti giuridici 1. Il Comune di Montalto Carpasio subentra nella titolarita' di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni oggetto della fusione. 2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione e' trasferito al Comune di Montalto Carpasio. 3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianita' di servizio maturata. 4. Le risorse destinate, per l'anno 2017, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del personale, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni e Autonomie locali del 1° aprile 1999, dei Comuni oggetto della fusione, vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal gennaio 2018, un unico fondo, avente medesima destinazione, del Comune di Montalto Carpasio.