Art. 2 
 
               Successione nella titolarita' dei beni 
                      e dei rapporti giuridici 
 
  1. Il Comune di Montalto Carpasio  subentra  nella  titolarita'  di
tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi
e passivi dei Comuni oggetto della fusione. 
  2. Il personale dei Comuni oggetto della fusione e'  trasferito  al
Comune di Montalto Carpasio. 
  3. Il personale  trasferito  mantiene  la  posizione  giuridica  ed
economica in godimento all'atto del  trasferimento,  con  riferimento
alle voci fisse e continuative,  compresa  l'anzianita'  di  servizio
maturata. 
  4. Le  risorse  destinate,  per  l'anno  2017,  alle  politiche  di
sviluppo delle risorse umane e alla produttivita' del  personale,  di
cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  del  comparto
Regioni e Autonomie locali del 1° aprile  1999,  dei  Comuni  oggetto
della fusione, vanno a costituire, per l'intero importo, a  decorrere
dal gennaio 2018, un unico fondo, avente medesima  destinazione,  del
Comune di Montalto Carpasio.