Art. 4 
 
              Organizzazione amministrativa provvisoria 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci  dei  Comuni  oggetto  della
fusione, d'intesa tra loro, propongono al commissario governativo: 
    a) l'organizzazione  amministrativa  provvisoria  del  Comune  di
Montalto Carpasio  e  il  relativo  impiego  del  personale  ad  esso
trasferito; 
    b) la sede provvisoria del Comune di Montalto Carpasio; 
    c) le norme statutarie e  il  regolamento  di  funzionamento  del
consiglio comunale  da  prendere  a  riferimento  per  il  Comune  di
Montalto Carpasio sino all'approvazione di un proprio statuto e di un
proprio regolamento di funzionamento del consiglio comunale; 
    d) l'organo di revisione contabile che svolge in via  provvisoria
le funzioni sino alla nomina dell'organo di revisione  contabile  del
Comune di Montalto Carpasio; 
    e) il regolamento provvisorio di contabilita' di uno  dei  Comuni
estinti sino all'approvazione del  regolamento  di  contabilita'  del
Comune di Montalto Carpasio. 
  2. Il commissario governativo decide in merito  alle  questioni  di
cui al comma 1, tenuto conto delle proposte contenute nell'intesa  di
cui al comma 1, ove assunta. 
  3. E' istituito un organismo consultivo composto  dai  sindaci  dei
preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con  il
commissario governativo e fornire  ausilio  allo  stesso  nella  fase
istitutiva del Comune di Montalto Carpasio. 
  4. Le determinazioni assunte dal commissario governativo  ai  sensi
del presente articolo restano in vigore fino  all'approvazione  delle
nuove disposizioni da parte  degli  organi  del  Comune  di  Montalto
Carpasio.