Art. 4 Organizzazione amministrativa provvisoria 1. Entro il 31 dicembre 2017 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, propongono al commissario governativo: a) l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Montalto Carpasio e il relativo impiego del personale ad esso trasferito; b) la sede provvisoria del Comune di Montalto Carpasio; c) le norme statutarie e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale da prendere a riferimento per il Comune di Montalto Carpasio sino all'approvazione di un proprio statuto e di un proprio regolamento di funzionamento del consiglio comunale; d) l'organo di revisione contabile che svolge in via provvisoria le funzioni sino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Montalto Carpasio; e) il regolamento provvisorio di contabilita' di uno dei Comuni estinti sino all'approvazione del regolamento di contabilita' del Comune di Montalto Carpasio. 2. Il commissario governativo decide in merito alle questioni di cui al comma 1, tenuto conto delle proposte contenute nell'intesa di cui al comma 1, ove assunta. 3. E' istituito un organismo consultivo composto dai sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del Comune di Montalto Carpasio. 4. Le determinazioni assunte dal commissario governativo ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione delle nuove disposizioni da parte degli organi del Comune di Montalto Carpasio.