Art. 9 
 
                   Contributi statali e regionali 
 
  1. Il Comune  di  Montalto  Carpasio  e'  titolare  dei  contributi
previsti dalla normativa statale per i Comuni istituiti a seguito  di
fusione. 
  2. Al Comune  di  Montalto  Carpasio  sono  concessi  i  contributi
straordinario e annuale previsti dall'art. 12, comma 1,  della  legge
regionale 21 marzo 1994, n. 12  (Disciplina  della  cooperazione  tra
regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale  e
di incentivi all'unificazione dei comuni) e successive  modificazioni
e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma  1,  della
legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate  alla
legge di stabilita' per l'anno 2017)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Ai fini  dell'erogazione  del  contributo  annuale,  si
considera la popolazione residente al 31 dicembre 2017 di entrambi  i
Comuni. 
  3. Per i cinque anni successivi alla sua costituzione il Comune  di
Montalto Carpasio ha priorita'  nei  programmi  e  nei  provvedimenti
regionali di settore che prevedono contributi  a  favore  degli  enti
locali. 
  4.  La  Regione,  in  armonia  con  l'evoluzione  della  disciplina
normativa in materia, sostiene il Comune di Montalto  Carpasio  anche
mediante la cessione di  spazi  finanziari  a  valere  sull'obiettivo
programmatico regionale secondo le regole di finanza pubblica,  anche
al  fine  di  favorire  la  spesa  e  ottimizzare  gli   investimenti
finanziari di sostegno di cui al presente articolo.