Art. 9 Contributi statali e regionali 1. Il Comune di Montalto Carpasio e' titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i Comuni istituiti a seguito di fusione. 2. Al Comune di Montalto Carpasio sono concessi i contributi straordinario e annuale previsti dall'art. 12, comma 1, della legge regionale 21 marzo 1994, n. 12 (Disciplina della cooperazione tra regione ed enti locali e norme in materia di riordino territoriale e di incentivi all'unificazione dei comuni) e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2017) e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'erogazione del contributo annuale, si considera la popolazione residente al 31 dicembre 2017 di entrambi i Comuni. 3. Per i cinque anni successivi alla sua costituzione il Comune di Montalto Carpasio ha priorita' nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali. 4. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Montalto Carpasio anche mediante la cessione di spazi finanziari a valere sull'obiettivo programmatico regionale secondo le regole di finanza pubblica, anche al fine di favorire la spesa e ottimizzare gli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.