Art. 10 Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) 1. Nel comma 4.1 dell'art. 9 della legge sul personale della Provincia 1997, dopo le parole: «e d'ufficio.» sono inserite le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal contratto collettivo in materia di passaggio diretto di personale.» 2. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 21 della legge sul personale della Provincia 1997, la parola: «magistrale» e' soppressa. 3. L'intestazione del capo IV del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 e' sostituita dalla seguente: «Titolo III bis». 4. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «disciplinati dal titolo III, capo IV,» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati da questo titolo». 5. L'intestazione e la rubrica del capo V del titolo III della legge sul personale della Provincia 1997 sono sostituite dalle seguenti: «Titolo III ter Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori» 6. Al comma 2 dell'art. 34-bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «sostituzione provvisoria» sono inserite le seguenti: «o all'affidamento dell'incarico a personale con qualifica di direttore, integrando a tal fine il contratto relativo all'incarico gia' conferitogli»; b) dopo le parole: «L'incarico di sostituzione» sono inserite le seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»; c) dopo le parole: «l'incarico di sostituzione» sono inserite le seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»; d) dopo le parole: «dal titolo V.» sono inserite le seguenti: «Per l'affidamento dell'incarico aggiuntivo rispetto a quello ricoperto, al direttore spetta una specifica indennita', stabilita nel contratto collettivo previsto dal titolo V.» 7. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserito il seguente: «2-bis. Per ragioni di economia procedurale la Provincia puo' utilizzare le graduatorie formate all'esito delle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel corso del loro triennio di validita', per la stipula di contratti di formazione e lavoro con i soggetti non vincitori risultati idonei; per essi il limite dell'eta' anagrafica e' riferito esclusivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo bando di concorso. Queste graduatorie non possono essere oggetto di proroga anche ai sensi di disposizioni generali successive.» 8. Nel comma 5 dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: «nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale». 9. L'art. 43 della legge sul personale della Provincia 1997, come modificato dal comma 7, si applica anche alle procedure concorsuali per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 10. Dopo l'art. 48 della legge sul personale della Provincia 1997 e' inserito il seguente: «Art. 48-bis (Disposizioni in materia di controlli relativi all'assenza per malattia) - 1. I controlli relativi all'assenza per malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri enti pubblici ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari d'ufficio o su richiesta dei predetti enti. Il controllo d'ufficio e' disposto secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Le modalita' organizzative per l'applicazione di questo comma, comprese le modalita' di trasmissione dei dati - anche riferiti alla diagnosi - all'Azienda, sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale.» 11. L'art. 48-bis della legge sul personale della Provincia 1997, come inserito dal comma 10, si applica dal 1° gennaio 2018. Prima di tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina. 12. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.