Art. 10 
 
Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge  sul
                   personale della Provincia 1997) 
 
  1. Nel comma 4.1  dell'art.  9  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997, dopo le  parole:  «e  d'ufficio.»  sono  inserite  le
seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal  contratto  collettivo  in
materia di passaggio diretto di personale.» 
  2. Nella lettera b) del  comma  3  dell'art.  21  della  legge  sul
personale della Provincia 1997, la parola: «magistrale» e' soppressa. 
  3. L'intestazione del capo  IV  del  titolo  III  della  legge  sul
personale della Provincia 1997 e' sostituita dalla seguente:  «Titolo
III bis». 
  4. Nel comma 4-bis dell'art. 29 della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 le parole: «disciplinati dal  titolo  III,  capo  IV,»
sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati da questo titolo». 
  5. L'intestazione e la rubrica del capo  V  del  titolo  III  della
legge sul  personale  della  Provincia  1997  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
 
                           «Titolo III ter 
 
      Altre disposizioni relative ai dirigenti e ai direttori» 
 
  6. Al comma 2 dell'art. 34-bis  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «sostituzione provvisoria»  sono  inserite  le
seguenti: «o all'affidamento dell'incarico a personale con  qualifica
di  direttore,  integrando  a  tal   fine   il   contratto   relativo
all'incarico gia' conferitogli»; 
    b) dopo le parole: «L'incarico di sostituzione» sono inserite  le
seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»; 
    c) dopo le parole: «l'incarico di sostituzione» sono inserite  le
seguenti: «o l'affidamento di un ulteriore incarico»; 
    d) dopo le parole: «dal titolo V.»  sono  inserite  le  seguenti:
«Per  l'affidamento  dell'incarico  aggiuntivo  rispetto   a   quello
ricoperto, al direttore spetta una  specifica  indennita',  stabilita
nel contratto collettivo previsto dal titolo V.» 
  7. Dopo il comma 2 dell'art. 43 della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per ragioni di economia  procedurale  la  Provincia  puo'
utilizzare  le  graduatorie   formate   all'esito   delle   procedure
concorsuali per l'accesso all'impiego ai sensi di quest'articolo, nel
corso del loro triennio di validita', per la stipula di contratti  di
formazione e lavoro con i soggetti non  vincitori  risultati  idonei;
per essi il limite dell'eta' anagrafica  e'  riferito  esclusivamente
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle  domande
previsto dal relativo  bando  di  concorso.  Queste  graduatorie  non
possono essere oggetto di proroga  anche  ai  sensi  di  disposizioni
generali successive.» 
  8. Nel comma  5  dell'art.  54  della  legge  sul  personale  della
Provincia 1997 le parole: «nell'ambito  dell'area  di  contrattazione
per il personale con qualifica dirigenziale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in collegamento  a  quella  del  personale  con  qualifica
dirigenziale». 
  9. L'art. 43 della legge sul personale della Provincia  1997,  come
modificato dal comma 7, si applica anche alle  procedure  concorsuali
per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro in  corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  10. Dopo l'art. 48 della legge sul personale della  Provincia  1997
e' inserito il seguente: 
    «Art. 48-bis  (Disposizioni  in  materia  di  controlli  relativi
all'assenza per malattia) - 1. I controlli relativi  all'assenza  per
malattia dei dipendenti della Provincia e degli altri  enti  pubblici
ad ordinamento provinciale sono svolti dall'Azienda provinciale per i
servizi sanitari d'ufficio o  su  richiesta  dei  predetti  enti.  Il
controllo d'ufficio e' disposto secondo  criteri  trasparenti  e  non
discriminatori. Le  modalita'  organizzative  per  l'applicazione  di
questo comma, comprese le modalita' di trasmissione dei dati -  anche
riferiti  alla  diagnosi  -  all'Azienda,   sono   disciplinati   con
deliberazione della Giunta provinciale.» 
  11. L'art. 48-bis della legge sul personale della  Provincia  1997,
come inserito dal comma 10, si applica dal 1° gennaio 2018. Prima  di
tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina. 
  12. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
comma 6 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.