Art. 14 Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) 1. Nella lettera d) del comma 2 dell'art. 54 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «il titolo conseguito al termine dei percorsi del secondo ciclo di durata quinquennale o di durata almeno quadriennale per la formazione e istruzione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «il diploma di istruzione secondaria di secondo grado». 2. Nel comma 3-bis dell'art. 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non piu' di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica» sono sostituite dalle seguenti: «verificano le competenze acquisite e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non piu' di dieci membri, che devono possedere le specifiche competenze stabilite dal regolamento previsto dal comma 3». 3. Nel comma 3 dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: «di diploma professionale di durata quadriennale o che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «del diploma di istruzione secondaria di secondo grado». 4. Il comma 3-bis dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' abrogato. 5. Nel comma 3-bis dell'art. 93 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «titolo di studio equipollente» sono inserite le seguenti: «o equivalente». 6. Nel comma 2-bis dell'art. 95 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le seguenti: «del personale docente ai sensi del comma 1 e». 7. Dopo il comma 4 dell'art. 120 della legge provinciale sulla scuola 2006 e' inserito il seguente: «4-bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli aspiranti docenti che non sono in possesso dell'abilitazione all'insegnamento possono accedere alle graduatorie e agli elenchi formati in attuazione degli articoli 93 e 93-bis aventi validita' per gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.» 8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dai commi 1, 3 e 4, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019. 9. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.