Art. 14 
 
Modificazioni della legge provinciale 7  agosto  2006,  n.  5  (legge
                   provinciale sulla scuola 2006) 
 
  1.  Nella  lettera  d)  del  comma  2  dell'art.  54  della   legge
provinciale sulla scuola 2006 le parole:  «il  titolo  conseguito  al
termine dei percorsi del secondo ciclo di durata  quinquennale  o  di
durata  almeno  quadriennale   per   la   formazione   e   istruzione
professionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  diploma   di
istruzione secondaria di secondo grado». 
  2. Nel comma 3-bis  dell'art.  60  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 le parole: «verificano le competenze acquisite  in  tutte
le discipline e  le  commissioni  d'esame  per  l'acquisizione  della
qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale  sono
composte da non piu' di sette membri e gli  stessi  devono  possedere
specifiche competenze  sull'ambito  professionale  di  riferimento  o
sulle discipline oggetto di verifica» sono sostituite dalle seguenti:
«verificano le competenze acquisite  e  le  commissioni  d'esame  per
l'acquisizione  della  qualifica  dei  percorsi   di   formazione   e
istruzione professionale sono composte da non piu' di  dieci  membri,
che  devono  possedere  le  specifiche   competenze   stabilite   dal
regolamento previsto dal comma 3». 
  3. Nel comma 3 dell'art. 67 della legge  provinciale  sulla  scuola
2006 le parole: «di diploma professionale di  durata  quadriennale  o
che hanno superato l'esame di stato al termine  di  un  percorso  del
secondo ciclo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado». 
  4. Il comma 3-bis dell'art. 67 della legge provinciale sulla scuola
2006 e' abrogato. 
  5. Nel comma 3-bis  dell'art.  93  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006, dopo le parole: «titolo  di  studio  equipollente»  sono
inserite le seguenti: «o equivalente». 
  6. Nel comma 2-bis  dell'art.  95  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006, dopo le parole: «a tempo indeterminato» sono inserite le
seguenti: «del personale docente ai sensi del comma 1 e». 
  7. Dopo il comma 4 dell'art.  120  della  legge  provinciale  sulla
scuola 2006 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. Similmente a quanto previsto dalla normativa statale, gli
aspiranti  docenti  che  non  sono  in   possesso   dell'abilitazione
all'insegnamento possono accedere alle  graduatorie  e  agli  elenchi
formati in attuazione degli articoli 93 e 93-bis aventi validita' per
gli anni scolastici dal 2017-2018 al 2019-2020,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dalla disciplina provinciale.» 
  8. Gli articoli 54 e 67 della legge provinciale sulla scuola  2006,
come modificati dai  commi  1,  3  e  4,  si  applicano  a  decorrere
dall'anno scolastico 2018-2019. 
  9. Dall'applicazione del comma 2  non  derivano  maggiori  spese  a
carico del bilancio provinciale.