Art. 16 
 
Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale 5 agosto 2016,  n.
  14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali. 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2016,
le parole: «negli anni 2016,  2017  e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2016, 2017, 2018 e  2019»  e  dopo  le  parole:
«normativa provinciale vigente.»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «Nel
rispetto  dei  medesimi   limiti   assunzionali,   resta   ferma   la
possibilita', nell'ambito delle procedure concorsuali,  di  riservare
fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale  che  ha
maturato, alla  data  del  31  dicembre  2017,  almeno  tre  anni  di
contratto, anche non continuativi, negli  ultimi  otto  anni,  presso
l'ente locale che bandisce il  concorso  nella  figura  professionale
interessata dalla procedura.»