Art. 16 Modificazioni dell'art. 18 della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14, relativo al personale educativo e scolastico degli enti locali. 1. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale n. 14 del 2016, le parole: «negli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019» e dopo le parole: «normativa provinciale vigente.» sono aggiunte le seguenti: «Nel rispetto dei medesimi limiti assunzionali, resta ferma la possibilita', nell'ambito delle procedure concorsuali, di riservare fino al 50 per cento dei posti messi a concorso al personale che ha maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'ente locale che bandisce il concorso nella figura professionale interessata dalla procedura.»