Art. 17 
 
Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9
  (Norme   in   materia   di   diritto   allo   studio    nell'ambito
  dell'istruzione superiore). 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge  provinciale  n.  9  del
1991 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  L'Universita'  degli  studi  di  Trento,  gli   istituti
universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede
legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli  aventi  valore
legale erogano le borse di studio a favore degli studenti  aventi  la
cittadinanza di Stati  non  appartenenti  all'Unione  europea  e  non
residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con
la Provincia  autonoma  di  Trento  che  disciplinano  gli  indirizzi
generali, i criteri di attuazione e le forme  di  cofinanziamento  da
parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento  di  questi
interventi la Provincia utilizza le  risorse  previste  dall'art.  18
della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale  sulla
solidarieta'  internazionale  2005),  da  destinare   agli   studenti
provenienti  da  Paesi  a  cui  e'  applicabile  la  medesima   legge
provinciale.» 
  2. L'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come  modificato
dal comma 1, si applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati
non appartenenti all'Unione europea e non  residenti  in  Italia  che
avviano un  percorso  di  studio  a  decorrere  dall'anno  accademico
2017-2018. 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.