Art. 17 Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). 1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1991 e' inserito il seguente: «1-bis. L'Universita' degli studi di Trento, gli istituti universitari e gli istituti superiori di grado universitario con sede legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli aventi valore legale erogano le borse di studio a favore degli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, sulla base di specifici accordi di programma con la Provincia autonoma di Trento che disciplinano gli indirizzi generali, i criteri di attuazione e le forme di cofinanziamento da parte della Provincia e dell'ente. Per il cofinanziamento di questi interventi la Provincia utilizza le risorse previste dall'art. 18 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarieta' internazionale 2005), da destinare agli studenti provenienti da Paesi a cui e' applicabile la medesima legge provinciale.» 2. L'art. 4 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica agli studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia che avviano un percorso di studio a decorrere dall'anno accademico 2017-2018. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.