Art. 18 Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) 1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 le parole: «mediante procedure comparative» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito dalla vigente normativa provinciale in materia di contratti». 2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e' inserita la seguente: «b-bis) l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione;».