Art. 18 
 
Modificazioni della legge provinciale  2  marzo  2011,  n.  1  (legge
              provinciale sul benessere familiare 2011) 
 
  1. Nel comma 2 dell'art. 8 della legge  provinciale  sul  benessere
familiare 2011  le  parole:  «mediante  procedure  comparative»  sono
sostituite dalle seguenti: «secondo quanto  stabilito  dalla  vigente
normativa provinciale in materia di contratti». 
  2. Dopo la  lettera  b)  del  comma  3  dell'art.  19  della  legge
provinciale sul benessere familiare 2011  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) l'eventuale quota di  compartecipazione  ai  costi  sostenuti
dalla Provincia per il rilascio della certificazione;».