Art. 20 Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003). 1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per gli scopi del comma 2 la Provincia puo' sostenere progetti di rilevante valenza finalizzati all'acquisizione e valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale e di eventuali relative pertinenze nei quali e' esercitata o si prevede di esercitare un'attivita' economica nel rispetto dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. A tal fine puo' concedere: a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni riferibili all'attivita' economica, fino a una misura massima inferiore al 50 per cento del valore di acquisto. I progetti devono assicurare la fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene acquisito e delle relative pertinenze; b) interventi finanziari per gli investimenti relativi alle parti immobiliari e alle attrezzature funzionali allo svolgimento dell'attivita' economica, nella misura stabilita nel rispetto dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999); per l'attivita' istruttoria puo' essere applicato l'art. 33, comma 9-bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 2-ter. La deliberazione prevista dal comma 4 stabilisce quali condizioni per la concessione dei contributi ai sensi del comma 2-bis, tra l'altro: a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o culturale del bene oggetto di acquisto; b) la significativita' del potenziale bacino di utenza del contesto locale in cui e' inserito il bene di notevole interesse culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona; c) la definizione della quota degli eventuali utili derivanti dalla gestione dell'attivita' economica da reimpiegare per le spese di conservazione e di valorizzazione del bene; d) l'obbligo dello scorporo del contributo ricevuto per l'acquisto dal prezzo di vendita in prelazione, se la prelazione viene esercitata entro quindici anni dalla concessione del contributo; e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore di questo comma, non si sia ancora pronunciata sull'esercizio o meno della prelazione ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).» 2. Nel comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale sui beni culturali 2003, dopo le parole: «La Giunta provinciale» sono inserite le seguenti: «, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,». 3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.