Art. 20 
 
Integrazioni dell'art. 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n.
  1 (legge provinciale sui beni culturali 2003). 
 
  1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della  legge  provinciale  sui  beni
culturali 2003 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Per gli scopi del comma 2  la  Provincia  puo'  sostenere
progetti  di  rilevante  valenza   finalizzati   all'acquisizione   e
valorizzazione di beni architettonici di notevole interesse culturale
e di eventuali relative pertinenze  nei  quali  e'  esercitata  o  si
prevede di esercitare un'attivita' economica nel  rispetto  dell'art.
53 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno
2014, che dichiara alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato. A tal fine puo' concedere: 
      a) contributi per l'acquisto, a esclusione dei beni  riferibili
all'attivita' economica, fino a una misura massima  inferiore  al  50
per cento del valore di acquisto. I  progetti  devono  assicurare  la
fruizione e l'utilizzo a fini culturali del bene  acquisito  e  delle
relative pertinenze; 
      b) interventi finanziari per  gli  investimenti  relativi  alle
parti immobiliari e alle  attrezzature  funzionali  allo  svolgimento
dell'attivita'  economica,  nella  misura  stabilita   nel   rispetto
dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre  1999,  n.  6  (legge
provinciale sugli  incentivi  alle  imprese  1999);  per  l'attivita'
istruttoria puo' essere applicato l'art. 33, comma 9-bis, della legge
provinciale 16 giugno  2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino). 
    2-ter. La deliberazione prevista dal  comma  4  stabilisce  quali
condizioni per la concessione  dei  contributi  ai  sensi  del  comma
2-bis, tra l'altro: 
      a) la rilevanza sotto l'aspetto storico, artistico o  culturale
del bene oggetto di acquisto; 
      b) la significativita' del  potenziale  bacino  di  utenza  del
contesto locale in cui e' inserito  il  bene  di  notevole  interesse
culturale, anche in relazione alla vocazione turistica della zona; 
      c) la definizione della quota degli eventuali  utili  derivanti
dalla gestione dell'attivita' economica da reimpiegare per  le  spese
di conservazione e di valorizzazione del bene; 
      d)  l'obbligo  dello  scorporo  del  contributo  ricevuto   per
l'acquisto dal prezzo di vendita  in  prelazione,  se  la  prelazione
viene  esercitata  entro  quindici   anni   dalla   concessione   del
contributo; 
      e) che la Provincia, alla data di entrata in vigore  di  questo
comma, non si sia ancora  pronunciata  sull'esercizio  o  meno  della
prelazione ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).» 
  2. Nel comma  4  dell'art.  5  della  legge  provinciale  sui  beni
culturali 2003, dopo le parole: «La Giunta provinciale» sono inserite
le seguenti: «, previo parere della competente commissione permanente
del Consiglio provinciale,». 
  3.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.