Art. 21 
 
Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018 
 
  1. La Provincia partecipa  all'organizzazione  della  novantunesima
adunata nazionale degli alpini 2018. 
  2. La Giunta provinciale, su proposta  del  comitato  organizzatore
dell'evento, stabilisce le  modalita'  di  assegnazione  al  comitato
stesso delle risorse finanziarie, prevedendo anche adeguate forme  di
rendicontazione delle risorse assegnate. 
  3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove  il  coinvolgimento
delle strutture  provinciali  competenti  e  degli  enti  strumentali
interessati all'organizzazione dell'evento, anche per  supportare  il
comitato organizzatore dell'evento nel  coordinamento  delle  risorse
organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento. 
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 
  5. Dall'applicazione del comma 3  non  derivano  maggiori  spese  a
carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del medesimo comma a carico degli enti  strumentali
interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.