Art. 21 Disposizioni per la novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018 1. La Provincia partecipa all'organizzazione della novantunesima adunata nazionale degli alpini 2018. 2. La Giunta provinciale, su proposta del comitato organizzatore dell'evento, stabilisce le modalita' di assegnazione al comitato stesso delle risorse finanziarie, prevedendo anche adeguate forme di rendicontazione delle risorse assegnate. 3. Per i fini del comma 1 la Provincia promuove il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti e degli enti strumentali interessati all'organizzazione dell'evento, anche per supportare il comitato organizzatore dell'evento nel coordinamento delle risorse organizzative e dei servizi necessari alla realizzazione dell'evento. 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 5. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del medesimo comma a carico degli enti strumentali interessati provvedono gli enti stessi con i loro bilanci.