Art. 23 Integrazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012). 1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 sono inserite le parole: «e la realizzazione di stazioni per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge provinciale sull'energia 2012 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' del comma 1 la Provincia puo' attribuire parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, per consentire una riduzione del costo dell'energia elettrica a favore di chi effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f).» 3. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale sull'energia 2012 e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di modifica del regolamento previsto dall'art. 1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative) che applica il temperamento del regime sanzionatorio alle fattispecie previste da questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state sanzionate con provvedimento divenuto definitivo si applica la disciplina piu' favorevole.» 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.