Art. 23 
 
Integrazioni della legge provinciale 4  ottobre  2012,  n.  20 (legge
  provinciale sull'energia 2012). 
 
  1. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell'art. 14 della  legge
provinciale  sull'energia  2012  sono  inserite  le  parole:  «e   la
realizzazione di stazioni per la  ricarica  di  veicoli  elettrici  o
ibridi». 
  2.  Dopo  il  comma  2  dell'art.  14   della   legge   provinciale
sull'energia 2012 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Per le finalita' del comma 1 la Provincia puo' attribuire
parte dell'energia che ha gratuitamente ottenuto ai  sensi  dell'art.
13 dello Statuto speciale a soggetti pubblici e privati, nel rispetto
della normativa europea in materia di aiuti di stato, per  consentire
una riduzione del  costo  dell'energia  elettrica  a  favore  di  chi
effettua ricariche dei veicoli indicati nel comma 2, lettera f).» 
  3.  Dopo  il  comma  7  dell'art.  13   della   legge   provinciale
sull'energia 2012 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. In caso di modifica del  regolamento  previsto  dall'art.
1-bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per
l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative)   che   applica   il
temperamento del regime sanzionatorio alle  fattispecie  previste  da
questo articolo, a tutte le violazioni che non sono state  sanzionate
con provvedimento divenuto definitivo si applica la  disciplina  piu'
favorevole.» 
  4.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.