Art. 24 
 
Integrazione dell'art. 15-quater della  legge  provinciale  28  marzo
  2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003). 
 
  1. Dopo il comma 3  dell'art.  15-quater  della  legge  provinciale
sull'agricoltura 2003 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. La Giunta provinciale  promuove  l'internazionalizzazione
delle imprese agricole mediante la loro promozione  e  qualificazione
con le modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23 e 24 della  legge
provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi
alle imprese 1999), fermo restando quanto  previsto  dalla  normativa
dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore agricolo.» 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.