Art. 24 Integrazione dell'art. 15-quater della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003). 1. Dopo il comma 3 dell'art. 15-quater della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e' inserito il seguente: «3-bis. La Giunta provinciale promuove l'internazionalizzazione delle imprese agricole mediante la loro promozione e qualificazione con le modalita' previste dagli articoli 20, 21, 23 e 24 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), fermo restando quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea per gli aiuti di stato al settore agricolo.» 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.