Art. 27 
 
Modificazioni  della  legge  provinciale  15  novembre  1988,  n.  35
  (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci). 
 
  1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 4  della  legge
provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole:  «,  compresa  la
realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo
di acqua per l'innevamento tecnico». 
  2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 6  della  legge
provinciale  n.  35  del  1988  sono  inserite  le  parole:  «per  la
realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di  impianti
funiviari di interesse locale la misura dei  contributi  puo'  essere
elevata fino ad un massimo di 40 punti percentuali;». 
  3. Dopo la lettera a bis) del  comma  1  dell'art.  6  della  legge
provinciale n. 35 del 1988  e'  inserita  la  seguente:  «a  ter)  in
alternativa a quanto previsto dalla lettera  a),  limitatamente  alla
realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo
di acqua  per  l'innevamento  tecnico,  possono  essere  riconosciuti
contributi fino all'80 per  cento  della  spesa  ammessa  nei  limiti
previsti dal comma 12 dell'art. 55 del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato;». 
  4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale  n.  35  del
1988 e' inserito il seguente: 
    «3-bis.  Fermi  restando  i  limiti  stabiliti  dalla   normativa
dell'Unione  europea,  le  misure  di  incentivazione  stabilite   da
quest'articolo   sono   graduate   in   relazione   alla   dimensione
dell'impresa, fatta  eccezione  per  gli  investimenti  realizzati  a
favore di impianti funiviari di interesse locale.» 
  5.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo provvede l'Agenzia  provinciale  per  l'incentivazione
delle attivita' economiche con il proprio bilancio.