Art. 27 Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci). 1. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: «, compresa la realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico». 2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono inserite le parole: «per la realizzazione dei bacini idrici multifunzionali a favore di impianti funiviari di interesse locale la misura dei contributi puo' essere elevata fino ad un massimo di 40 punti percentuali;». 3. Dopo la lettera a bis) del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 e' inserita la seguente: «a ter) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a), limitatamente alla realizzazione di bacini idrici multifunzionali destinati all'accumulo di acqua per l'innevamento tecnico, possono essere riconosciuti contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa nei limiti previsti dal comma 12 dell'art. 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;». 4. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge provinciale n. 35 del 1988 e' inserito il seguente: «3-bis. Fermi restando i limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, le misure di incentivazione stabilite da quest'articolo sono graduate in relazione alla dimensione dell'impresa, fatta eccezione per gli investimenti realizzati a favore di impianti funiviari di interesse locale.» 5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attivita' economiche con il proprio bilancio.